Autocertificazione valutazione dei rischi

COSA SIGNIFICA AUTOCERTIFICAZIONE DELLA

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 31 gennaio 2013, n. 2583, ha chiarito che i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti possono effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione fino al 31 maggio 2013.

L’adozione delle procedure standardizzate rappresenta quindi un passaggio temporale che fa terminare definitivamente il regime dell’ “autocertificazione” dei rischi, che tanto dibattito aveva suscitato nel tempo. Basta ricordare, ad esempio, che la sentenza della Cassazione Penale n. 23968 del 15 giugno 2011 aveva chiarito che autocertificazione non significava assenza di valutazione e relativa documentazione, in quanto non andava inteso come un esonero per il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre e tenere un documento di valutazione: nel periodo transitorio, secondo la citata sentenza, tale documento può avere certamente contenuti meno analitici di quello “standard”, ma comunque deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tenendo conto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro.

Va detto, per completezza, che è stato altresì chiarito, con Interpello n. 7/2012 del 15 novembre 2012, che le imprese fino a 10 dipendenti che, precedentemente alle procedure standardizzate, hanno già adottato la procedura “ordinaria” di valutazione dei rischi (art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), non dovranno rielaborare il DVR secondo le indicazioni delle procedure stesse, stante l’obbligo di aggiornamento che potrà successivamente avvenire in modo “ordinario” o con le procedure standardizzate.

 

 

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